STATUTO ASSOCIAZIONE
“Accademia Italiana di Economia Aziendale”
Art. 1: Fondazione e sede
L’Accademia Italiana di Economia Aziendale trae origine dall’Accademia dei Logismofili, fondata in Bologna l’11 luglio 1813, ricostituita nel 1824 con la denominazione di Accademia dei Ragionieri, riconosciuta dall’Autorità dell’epoca con Decreto 24 dicembre 1828, eretta in Ente morale con R.D. 17 ottobre 1869 n. MMCCLX, ed in seguito denominata, per effetto del R.D. 7 gennaio 1906 n. 8, Regia Accademia dei Ragionieri, successivamente, per decreto 10 maggio 1968 n. 810, Accademia Nazionale di Ragioneria ed infine, per D.P.R. 29 gennaio 1980 n. 41, Accademia Italiana di Economia Aziendale. Essa ha sede in Bologna.
Art. 2: Oggetto sociale
L’Accademia ha per oggetto lo studio, l’applicazione, il progresso e la diffusione delle discipline economico-Aziendali; la realizzazione di ogni iniziativa che possa consentire il perseguimento dello scopo indicato, ivi comprese quelle di sostegno alla formazione, alla ricerca e alla didattica dei giovani studiosi con particolare attenzione alle attività universitarie istituzionali, nonché ogni intervento presso i competenti organi per esprimere pareri in merito all’ordinamento degli studi aziendali ed a qualsiasi proposta legislativa o di regolamentazione pubblica attinente all’applicazione delle materie di contenuto economico- aziendale
Art. 3: Internazionalizzazione
L’Accademia può istituire rapporti con Istituzioni estere operanti nella stessa area d’interesse.
Art. 4: Sezioni
Al fine di dare il massimo impulso agli studi di Economia aziendale, favorendone lo sviluppo per distinte aree di problemi, l’attività dell’Accademia si può articolare in Sezioni.
Le sezioni possono essere espressione di consolidati orientamenti disciplinari, ovvero possono prefigurare indirizzi e campi di indagine nuovi. Nell’attivazione delle sezioni il Consiglio direttivo privilegia le iniziative volte a sviluppare conoscenze teoriche innovative unitamente a rigorose verifiche empiriche.
Ciascuna Sezione ha un proprio Coordinatore designato dal Consiglio direttivo dell’AIDEA anche al di fuori degli stessi Accademici componenti il Consiglio.
Art. 5: Tipi di soci
Sono soci gli Accademici onorari, ordinari e corrispondenti nonché gli enti, le aziende, le istituzioni e le associazioni, ai quali è stata riconosciuta la qualifica dal Consiglio Direttivo su proposta degli Accademici.
Art. 6: Patrimonio
L’Accademia ha un proprio patrimonio costituito da titoli quotati in mercati regolamentati, nonché da quote di fondi comuni di investimento – anche per il tramite di gestioni patrimoniali di fondi – da depositi in banca e in c/c postale, da mobili e dalla sua biblioteca.
Detto patrimonio potrà essere aumentato con gli avanzi dei singoli esercizi e potrà comporsi di beni e valori anche diversi da quelli di cui al precedente comma per effetto di contribuzioni in natura, lasciti e donazioni di Enti e di privati.
Art. 7: Entrate
Le entrate dell’Accademia sono costituite dai proventi del patrimonio e delle quote annue degli Accademici Ordinari e Corrispondenti, dei contributi dei Soci sostenitori, nonché delle altre e eventuali contribuzioni pubbliche o private concesse all’Accademia per il conseguimento dei propri fini.
Art. 8 Accademici
Gli Accademici possono essere onorari, ordinari e corrispondenti.
Gli Accademici onorari sono scelti fra le persone che abbiano conseguito particolari meriti e benemerenze in ordine alle finalità dell’Accademia. Il loro numero è limitato a trenta.
Gli Accademici ordinari sono scelti tra studiosi, imprenditori, manager e professionisti, che abbiano prodotto opere scientifiche, maturato esperienze o promosso innovazioni tecnico-gestionali di particolare rilevanza nel campo delle scienze economico-aziendali.
Il numero degli Accademici ordinari di provenienza non universitaria non può superare il 10% del totale degli accademici ordinari.
Gli Accademici corrispondenti sono scelti fra gli studiosi e i professionisti che dimostrino particolari attitudini nel campo delle discipline economico-aziendali e delle tecniche professionali.
Art. 9 Soci sostenitori
Per il migliore collegamento con il mondo della scienza, della ricerca e della produzione, gli enti, le aziende, le istituzioni e le associazioni che desiderino contribuire, con l’apporto di idee e di risorse, alla promozione e realizzazione dell’oggetto sociale, possono far parte del corpo sociale dell’Accademia in qualità di Soci sostenitori.
Art. 10: Studiosi di chiara fama stranieri
Studiosi di chiara fama di altri Paesi possono essere nominati Accademici onorari in soprannumero.
Art. 11: Proposta nomina dei soci
Per la nomina ad Accademico ordinario e ad Accademico corrispondente è necessaria la domanda scritta dell’interessato, accompagnata da un breve "curriculum vitae" e dalla presentazione di almeno un ordinario.
La domanda va indirizzata al Consiglio Direttivo, il quale compie tutte le indagini che ritiene opportune per giungere alle proprie conclusioni, le quali non vincolano le decisioni dell’assemblea.
Per la nomina a Socio sostenitore è necessaria la proposta scritta di almeno cinque Accademici ordinari, accompagnata dalla domanda di ammissione firmata dal legale rappresentante degli enti, aziende, istituzioni o associazioni.
Art. 12: Delibera per la nomina
Il Consiglio direttivo formula la proposta di nuovi Accademici all’Assemblea. Il candidato viene proposto per la nomina all’assemblea se ottiene voto favorevole di almeno sette Consiglieri.
La proposta di nomina ad Accademico onorario è deliberata dal Consiglio Direttivo all’unanimità.
Art. 13: Ammissione nuovi soci
In attestato all’ammissione fra gli Accademici e fra i Soci sostenitori, viene rilasciato al nuovo socio un distintivo in oro dell’Accademia
Art. 14: Diritto fisso e quote annuali
Gli Accademici ordinari e quelli corrispondenti versano all’Atto della loro ammissione un diritto fisso e contribuiscono agli oneri dell’Accademia mediante una quota annuale.
Il diritto fisso e le quote annuali sono determinati dal Consiglio direttivo. Sono esentati gli Accademici onorari nonché gli studiosi di chiara fama stranieri.
I soci sostenitori versano un contributo, in denaro, natura od opere, all’atto della loro ammissione e concorrono annualmente a finanziare le iniziative dell’Accademia secondo linee concordate con il Consiglio Direttivo.
Art. 15: Cessazione Accademici
Gli Accademici cessano di far parte dell’Accademia per dimissioni, per morosità, per indegnità.
L’esclusione per indegnità è deliberata dall’Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo.
Art. 16: Organi dell’Accademia
Gli organi dell’Accademia sono:
Art. 17: Assemblea degli Accademici
L’Assemblea è costituita dagli Accademici ordinari e onorari.
E’ convocata dal Presidente di propria iniziativa o su conforme delibera del Consiglio direttivo o su richiesta di almeno un decimo degli Accademici ordinari e onorari.
Alle Assemblee possono prendere parte anche gli accademici corrispondenti, nonché i soci sostenitori. Gli accademici corrispondenti e i soci sostenitori hanno la facoltà di esprimere parere consultivo, ma non hanno diritto di voto.
Prima di ogni Assemblea i soci sostenitori indicano, mediante lettera raccomandata indirizzata al Presidente dell’Accademia, il nome del loro rappresentante alla riunione.
Le Assemblee, su delibera del Consiglio direttivo, possono essere estese al pubblico.
Sono di massima tali quelle destinate a letture e discussioni scientifiche ed a commemorazioni.
L’avviso di convocazione, da spedirsi via posta elettronica o a mezzo raccomandata, qualora non sia stato comunicato l’indirizzo di posta elettronica, ai soci non meno di otto giorni prima dell’adunanza, salvo il disposto del successivo art. 19, deve contenere l’ordine del giorno della medesima.
Art. 18: Rappresentanza e validità di costituzione dell’Assemblea
Gli Accademici con diritto di voto possono farsi rappresentare all’Assemblea con delega scritta rilasciata ad altro Accademico con diritto di voto, che non sia membro del Consiglio direttivo.
Ciascun Accademico non può avere più di dieci deleghe.
L’Assemblea è regolarmente costituita con l’intervento, di persona o per delega di almeno la metà più uno degli Accademici ordinari con diritto di voto; tuttavia, in seconda convocazione essa è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni sono prese, sia in prima, sia in seconda convocazione a maggioranza di voti.
Salvo quanto disposto all’art. 19.
Art. 19: Modifiche dello statuto
Le proposte di riforma dello statuto sociale, deliberate dal Consiglio direttivo o presentate da almeno cinquanta Accademici, debbono essere comunicate per iscritto a tutti gli Accademici ordinari con diritto di voto, non meno di quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea che deve deliberare.
Per le modifiche dello statuto occorre, sia in prima, sia in seconda convocazione, l’intervento di persona o per delega, di almeno metà degli Accademici con diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Art. 20: Consiglio Direttivo
Il Consiglio direttivo è costituito da undici membri nominati dall’Assemblea a scrutinio segreto, scelti fra gli Accademici ordinari. Esso è integrato dagli accademici ordinari che siano stati eletti membri del CUN o del CNR. I docenti di discipline aziendali non accademici ordinari che siano stati eletti membri del CUN o del CNR possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo.
Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, due Vice Presidenti, un Segretario ed un Tesoriere.
Art. 21: Durata del mandato del Consiglio Direttivo
Il mandato dei componenti il Consiglio direttivo è triennale e non può essere rinnovato per più di due volte consecutive. Se nel corso del triennio vengono a mancare uno o più Consiglieri i mancanti vengono sostituiti da coloro che, nell’ordine, hanno conseguito il maggior numero di voti nelle elezioni del medesimo Consiglio.
Qualora però venga a mancare la maggioranza dei membri deve essere convocata l’Assemblea perché provveda all’integrazione. In ogni caso, i membri così nominati scadono assieme con quelli in carica.
Art. 22: Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio direttivo provvede all’amministrazione e direzione dell’Accademia. In particolare:
Per lo svolgimento delle sue funzioni il Consiglio direttivo può avvalersi dell’opera di commissioni consultive composte anche da membri non facenti parte del Consiglio direttivo stesso, determinando le norme per il loro funzionamento.
Art. 23: Referenti di sede
Al fine di sviluppare un rapporto più stretto con l’Accademia che favorisca anche l’approfondimento di particolari questioni locali nonché l’avvio di autonome iniziative culturali, gli Accademici appartenenti alla stessa sede universitaria possono riunirsi in Assemblea e designare un proprio Referente di Sede.
Il Referente di Sede, oltre a rappresentare l’Accademia nella sede universitaria di appartenenza, coordinerà tutte le iniziative che verranno prese nella sua sede ed inoltre collaborerà con il Consiglio direttivo per la definizione e realizzazione di una "politica di sede" dell’Accademia.
I Referenti di Sedi universitarie ubicate nello stesso "territorio" possono coordinarsi tra loro e intraprendere iniziative comuni .
Art. 24: Validità costituzione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti non meno di sei membri. Esso delibera a maggioranza, salvo il caso di cui all’art. 12.
In caso di parità dei voti, quello del Presidente è determinante.
Art. 25: Vice Presidenti Consiglio Direttivo
I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente e lo sostituiscono in ordine di anzianità anagrafica nel ruolo di Accademico ordinario, in caso di sua assenza o impedimento.
Art. 26: Compiti dei Vice Presidenti
I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente e lo sostituiscono, in ordine di anzianità, in caso di sua assenza o impedimento.
Art. 27: Compiti del Segretario
Il Segretario sovrintende alla stesura dei verbali, alle comunicazioni per la stampa ed alle pubblicazioni dell’Accademia, secondo le direttive del Consiglio.
Art. 28: Compiti del Tesoriere
Il Tesoriere è responsabile dei valori sociali; forma il conto consuntivo ed il bilancio preventivo in base alle direttive impartitegli dal Consiglio direttivo; provvede alle esazioni, alle spese ed ai pagamenti e cura l’andamento economico ed amministrativo, dell’Accademia.
Art. 29: Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea, scelti fra gli Accademici ordinari; dei membri effettivi uno è eletto dall’Assemblea stessa con le funzioni di Presidente del Collegio.
Il mandato dei componenti il Collegio dei Revisori è triennale e non può essere rinnovato per più di due volte consecutive.
Essi esercitano il controllo sull’amministrazione dell’Accademia, possono effettuare in ogni momento ispezioni, singolarmente o collegialmente, e devono predisporre la relazione da allegare al conto consuntivo ed al bilancio preventivo che vengono presentati per l’approvazione all’Assemblea.
Art. 30: Intervento dei Revisori al Consiglio Direttivo
I Revisori dei conti intervengono alle adunanze del Consiglio direttivo.
Art. 31: Bilancio preventivo e Conto consuntivo
L’anno accademico e l’anno finanziario dell’Accademia cominciano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre.
Il bilancio preventivo deve essere compilato e presentato all’Assemblea per l’approvazione prima dell’inizio dell’anno cui si riferisce, accompagnato da apposita relazione.
Il conto consuntivo deve essere compilato e presentato all’assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla fine dell’anno cui si riferisce, anch’esso accompagnato da apposita relazione.
Art. 32: Inventario
I beni costituenti il patrimonio dell’Accademia debbono essere descritti e valutati in un apposito inventario.
Art. 33: Collegio dei probiviri e scioglimento dell’Accademia
In caso di controversie interne tra i membri dell’Accademia che riguardano l’applicazione degli articoli dello statuto, le quali non siano risolvibili dagli Organi dell’Accademia, l’Assemblea nominerà un collegio di “probiviri” (scelti tra gli Accademici onorari) affinchè gli stessi, con arbitrato libero e non procedurale, decidano in merito ai casi di controversia suddetti.
Per lo scioglimento dell’Accademia si applicano le disposizioni di legge per le Associazioni riconosciute.
In caso di scioglimento dell’accademia, l’assemblea delibera sulla devoluzione del suo patrimonio a scopi scientifici e culturali.