Statuto

Statuto dell’Associazione AIDEA


Accademia Italiana di Economia Aziendale

Approvato dall’Assemblea dei Soci in data 14 settembre 2017

 

Art. 1: Fondazione e sede.

L’Accademia Italiana di Economia Aziendale (acronimo “AIDEA”), trae origine dall’Accademia dei Logismofili, fondata in Bologna l’11 luglio 1813, ricostituita nel 1824 con la denominazione di Accademia dei Ragionieri, riconosciuta dall’Autorità dell’epoca con Decreto 24 dicembre 1828, eretta in Ente morale con R.D. 17 ottobre 1869 n. MMCCLX, ed in seguito denominata, per effetto del R.D. 7 gennaio 1906 n. 8, Regia Accademia dei Ragionieri, successivamente, per decreto 10 maggio 1968 n. 810, Accademia Nazionale di Ragioneria ed infine, per D.P.R. 29 gennaio 1980 n. 41, Accademia Italiana di Economia Aziendale. Essa ha sede in Bologna

Art. 2: Oggetto sociale

L’Accademia ha per oggetto lo studio, l’applicazione, il progresso e la diffusione delle discipline economico-aziendali; la realizzazione di ogni iniziativa che possa consentire il perseguimento dello scopo indicato, ivi comprese quelle di sostegno alla formazione, alla ricerca e alla didattica dei giovani studiosi con particolare attenzione alle attività universitarie istituzionali, nonché ogni intervento presso i competenti organi per esprimere pareri in merito all’ordinamento degli studi aziendali e a qualsiasi proposta legislativa o di regolamentazione pubblica attinente all’applicazione delle materie di contenuto economico-aziendale.

Art. 3: Integrazione con le Società Scientifiche dell’area economico-aziendale

Nel perseguimento dei fini istituzionali delineati all’art. 2, AIDEA si prefigge di coordinare e sviluppare la collaborazione tra le Società Scientifiche di area economico-aziendale, affinché siano garantiti progetti, attività e servizi a favore dell’intera comunità degli aziendalisti italiani.

A tale scopo, AIDEA riconosce le seguenti Società Scientifiche di area aziendale: di settore e specialistiche.

Sono Società Scientifiche di settore:

–  Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale (acronimo “SIDREA”);

–  Società Italiana di Management (acronimo “SIMA”);

–  Associazione dei Docenti di Economia degli Intermediari e dei Mercati Finanziari (acronimo “ADEIMF”);

–  Associazione Italiana di Organizzazione Aziendale (acronimo “ASSIOA”);

– Accademia Italiana di Scienze Merceologiche (acronimo “AISME”);

Sono Società Scientifiche specialistiche:

– Società Italiana di Marketing (acronimo “SIM”);

– Società Italiana di Storia della Ragioneria (acronimo “SISR”).

AIDEA coordina la propria attività con quella delle Società Scientifiche di settore e specialistiche e assume le attività di interesse per il complesso delle discipline economico-aziendali.

Art. 4: Internazionalizzazione

L’Accademia può istituire rapporti con Istituzioni estere operanti nella stessa area d’interesse e aventi competenza sulla generalità delle discipline aziendali.

Art. 5: Tipologie di Soci

Sono Soci gli Accademici ordinari, corrispondenti, onorari, aggregati, nonché i Soci sostenitori, questi ultimi intendendosi gli enti, le aziende, le istituzioni e le associazioni alle quali è stata conferita tale qualifica dal Consiglio Direttivo.

Gli Accademici ordinari e corrispondenti sono anche Soci di almeno una Società Scientifica di settore.

Art. 6: Patrimonio

L’Accademia investe il proprio patrimonio in attività finanziarie a rischio contenuto, depositi bancari e depositi e buoni postali. Il patrimonio è altresì costituito da beni mobili e dalla biblioteca di AIDEA.

Detto patrimonio potrà incrementarsi con gli avanzi dei singoli esercizi e potrà comporsi di beni e valori anche diversi da quelli di cui al precedente comma per effetto di contribuzioni in natura, lasciti e donazioni di enti e di privati.

Art. 7: Entrate

Le entrate dell’Accademia sono costituite dai proventi del patrimonio e delle quote annue degli Accademici ordinari, corrispondenti e aggregati (anche raccolte per mezzo delle Società Scientifiche di settore e specialistiche), dei contributi dei Soci sostenitori, nonché delle altre ed eventuali contribuzioni pubbliche o private concesse all’Accademia per il conseguimento dei propri fini.

Art. 8: Accademici

Gli Accademici possono essere: ordinari, corrispondenti, onorari e aggregati.

Gli Accademici ordinari sono professori ordinari, associati e ricercatori universitari (a tempo indeterminato e determinato), anche in quiescenza, incardinati nei settori scientifico disciplinari di area economico-aziendale presso Università italiane o figure corrispondenti afferenti a Università di altri Paesi.

Gli Accademici corrispondenti sono Assegnisti di ricerca, Dottori e Dottorandi di ricerca, Borsisti nei medesimi settori scientifico-disciplinari presso Università italiane e studiosi esteri con qualifiche equivalenti.

Gli Accademici onorari sono scelti fra le persone che abbiano conseguito particolari meriti e benemerenze in ordine alle finalità dell’Accademia. Il loro numero è limitato a trenta.

Gli Accademici aggregati sono manager, professionisti, imprenditori e altre figure analoghe, interessati a partecipare alle iniziative dell’Accademia.

Art. 9: Soci sostenitori

Per il migliore collegamento con il mondo della scienza, della ricerca e della produzione, gli enti, le aziende, le istituzioni e le associazioni che desiderino contribuire, con l’apporto di idee e di risorse, alla promozione realizzazione dell’oggetto sociale, possono far parte del corpo sociale dell’Accademia in qualità di Soci sostenitori.

Per la nomina a Socio sostenitore è necessaria la proposta scritta di almeno tre Accademici ordinari inviata al Consiglio Direttivo AIDEA, accompagnata dalla domanda di ammissione firmata dal legale rappresentante degli enti, aziende, istituzioni o associazioni.

In merito all’accoglimento delle richieste di nomina a Socio sostenitore delibera il Consiglio Direttivo AIDEA, con una maggioranza qualificata di almeno nove membri.

Art. 10: Studiosi di chiara fama stranieri

Studiosi di chiara fama di altri Paesi possono essere nominati Accademici onorari in soprannumero.

Art. 11: Nomina degli Accademici ordinari e corrispondenti

Le nomine degli Accademici ordinari e corrispondenti sono trasmesse dalle Società Scientifiche di settore.

Il Consiglio Direttivo AIDEA provvede all’iscrizione degli Accademici ordinari e corrispondenti sulla base della documentazione ricevuta dalle Società Scientifiche di settore.

Le nuove nomine di Accademici ordinari e corrispondenti sono comunicate all’Assemblea nel corso della prima riunione utile successiva all’iscrizione.

Art. 12: Nomina degli Accademici aggregati e onorari

Per la nomina ad Accademico aggregato è necessaria la domanda scritta dell’interessato inviata al Consiglio Direttivo AIDEA, accompagnata da un breve “curriculum vitae” e dalla presentazione di almeno un Accademico ordinario che sia in regola con i pagamenti delle quote sociali annuali.

Le nuove nomine di Accademici aggregati sono comunicate all’Assemblea nel corso della prima riunione utile successiva all’iscrizione.

Per la nomina ad Accademico onorario è necessaria la proposta scritta da parte di almeno tre Accademici ordinari in regola con i pagamenti delle quote sociali annuali, accompagnata da un breve “curriculum vitae” dell’interessato.

Il Consiglio Direttivo formula la proposta di nuovi Accademici onorari all’Assemblea.

Il candidato viene presentato per la nomina all’Assemblea se la proposta è deliberata dal Consiglio Direttivo all’unanimità.

Art. 13: Nuovi Accademici

In attestato all’ammissione fra gli Accademici e fra i Soci sostenitori, viene rilasciato al nuovo Socio un distintivo dell’Accademia.

Art. 14: Diritto fisso e quote annuali

Gli Accademici ordinari, quelli corrispondenti e aggregati versano all’atto della loro ammissione un diritto fisso e contribuiscono agli oneri dell’Accademia mediante una quota annuale.

Il diritto fisso e le quote annuali sono quantificati e normati da un apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo in accordo con le società scientifiche di settore e specialistiche.  Gli Accademici onorari sono esentati dal pagamento delle quote e del diritto fisso.

I Soci sostenitori versano un contributo, in denaro, natura od opere, all’atto della loro ammissione e concorrono annualmente a finanziare le iniziative dell’Accademia secondo linee concordate con il Consiglio Direttivo attraverso apposita convenzione.

L’Accademico che non abbia versato quanto dovuto entro l’anno solare è sospeso da tutti i diritti previsti dal presente Statuto e dai regolamenti vigenti.

In caso di morosità per due anni l’Accademico decade dalla sua qualifica; nel caso in cui dovesse chiedere di essere riammesso in periodi successivi, sarà nuovamente dovuto, all’atto della nuova ammissione, anche il diritto fisso.

Art. 15: Cessazione Accademici

Gli Accademici cessano di far parte dell’Accademia per dimissioni, per morosità, per indegnità.

Il Consiglio Direttivo prende atto delle dimissioni e delibera le cessazioni per morosità e per indegnità trasmesse dalle Società Scientifiche di settore con riferimento agli Accademici ordinari e corrispondenti.

L’esclusione per indegnità degli Accademici aggregati e onorari è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 16: Organi dell’Accademia

Gli organi dell’Accademia sono:

  1. l’Assemblea degli Accademici;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Comitato di coordinamento;
  4. il Collegio dei Revisori dei conti;
  5. il Presidente;
  6. il Collegio dei probiviri, solo in caso di decisioni in merito a controversie interne all’Accademia in relazione all’applicazione dello Statuto.

Art. 17: Assemblea degli Accademici

L’Assemblea è costituita dagli Accademici ordinari e onorari.

È convocata dal Presidente di propria iniziativa o su conforme delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un decimo degli Accademici ordinari e onorari.

Alle Assemblee possono prendere parte senza diritto di voto anche gli Accademici corrispondenti e aggregati, nonché i Soci sostenitori.

Le Assemblee, su delibera del Consiglio Direttivo, possono essere estese al pubblico. Sono di massima tali quelle destinate a letture e discussioni scientifiche e a commemorazioni.

L’Assemblea:

  1. elegge a scrutinio segreto la componente elettiva del Consiglio Direttivo e i Revisori dei conti;
  2. delibera in merito all’ammissione degli Accademici onorari;
  3. delibera in merito all’esclusione per indegnità degli Accademici aggregati e onorari;
  4. approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo e delibera sui programmi di massima a essa sottoposti dal Consiglio Direttivo e sugli altri oggetti all’ordine del giorno;
  5. delibera sulle eventuali modifiche dello Statuto sociale;
  6. approva i regolamenti su proposta del Consiglio Direttivo.

L’avviso di convocazione, da spedirsi via posta elettronica ai Soci non meno di otto giorni prima dell’adunanza salvo il disposto del successivo art. 19, deve contenere l’ordine del giorno della medesima.

Il voto in Assemblea può essere espresso anche mediante modalità telematiche, secondo un regolamento approvato dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Non possono essere espressi voti in modalità telematica per le Assemblee che abbiano all’ordine del giorno l’elezione del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei conti, l’esclusione degli Accademici per indegnità, le modifiche dello Statuto.

Art. 18: Rappresentanza e validità di costituzione dell’Assemblea

Gli Accademici con diritto di voto possono farsi rappresentare all’Assemblea con delega scritta rilasciata ad altro Accademico con diritto di voto, che non sia membro del Consiglio Direttivo.

Ciascun Accademico non può avere più di sei deleghe.

L’Assemblea è regolarmente costituita con l’intervento, di persona o per delega di almeno la metà più uno degli Accademici ordinari con diritto di voto; tuttavia, in seconda convocazione essa è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono prese, sia in prima, sia in seconda convocazione a maggioranza di voti. Salvo quanto disposto all’art. 19.

Art. 19: Modifiche dello Statuto

Le proposte di riforma dello Statuto sociale, deliberate dal Consiglio Direttivo o presentate da almeno un decimo degli Accademici ordinari, debbono essere comunicate con idonei mezzi anche telematici a tutti gli

Accademici ordinari con diritto di voto, non meno di quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea che deve deliberare.

Per le modifiche dello Statuto occorre, sia in prima, sia in seconda convocazione, l’intervento di persona o per delega, di almeno un quarto degli Accademici con diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti

Art. 20: Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da diciassette componenti, di cui sette sono i Presidenti pro-tempore delle Società Scientifiche di settore e specialistiche di cui all’articolo 3, mentre gli altri dieci sono eletti dall’Assemblea a scrutinio segreto fra gli Accademici ordinari, secondo un principio di rappresentatività delle aree disciplinari che esprimono le Società Scientifiche di settore di cui all’articolo 3 e definito nel Regolamento elettorale approvato dall’Assemblea. Il Consiglio Direttivo è integrato dagli Accademici ordinari che siano stati eletti membri del CUN. I docenti di discipline aziendali non Accademici ordinari che siano stati eletti membri del CUN possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio nomina nel proprio seno, tra i componenti eletti dall’Assemblea, un Presidente, un Segretario e un Tesoriere. In caso di impedimento, il Presidente potrà delegare a svolgere le proprie funzioni uno dei membri del Comitato di coordinamento di cui all’art. 24.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere tenute anche in modalità telematica, secondo un regolamento approvato dallo stesso Consiglio Direttivo. Non possono essere tenute in modalità telematica le riunioni di Consiglio Direttivo che abbiano all’ordine del giorno l’esclusione degli Accademici.

Art. 21: Durata del mandato del Consiglio Direttivo

Il mandato dei componenti eletti del Consiglio Direttivo è triennale e non può essere rinnovato consecutivamente per più di una volta.

I componenti del Consiglio Direttivo espressione diretta delle Società Scientifiche di settore e specialistiche (Presidenti ADEIMF, AISME, ASSIOA, SIDREA, SIM, SIMA e SISR) restano in carica per la durata del loro incarico, ovvero fino al termine del loro mandato o al manifestarsi di eventuali dimissioni

Se nel corso del triennio vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla cooptazione dei nuovi Consiglieri scegliendoli tra gli Accademici appartenenti agli stessi settori scientifico-disciplinari di quelli mancanti, sentite le Società Scientifiche interessate e con delibera approvata dai Revisori. I Consiglieri così nominati vengono proposti per la conferma alla prima Assemblea che segue la cooptazione. I nuovi Consiglieri durano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo in carica.

Qualora venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri deve essere convocata l’Assemblea perché provveda all’integrazione. In ogni caso, i Consiglieri così nominati scadono assieme con quelli in carica.

Art. 22: Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo provvede all’amministrazione e direzione dell’Accademia. In particolare:

  1. ratifica le nomine di nuovi Accademici ordinari e corrispondenti su proposta delle Società Scientifiche di settore;
  2. vaglia le proposte di nomina di nuovi Accademici aggregati e delibera sulla loro ammissione;
  3. vaglia le proposte di nomina di nuovi Accademici onorari e delibera sulla loro proponibilità o meno all’Assemblea;
  4. delibera in merito alla nomina dei Soci sostenitori;
  5. decide sulla proponibilità o meno all’Assemblea di esclusioni di Accademici per indegnità;
  6. cura l’attuazione dei deliberati dell’Assemblea;
  7. esamina e delibera, per la presentazione all’approvazione dell’Assemblea, il bilancio consuntivo di ogni esercizio da redigersi dal Tesoriere e delibera la relazione che deve accompagnare il bilancio stesso all’Assemblea e dare notizia dell’attività svolta dall’Accademia;
  8. esamina e delibera, per la presentazione all’approvazione dell’Assemblea, il bilancio preventivo di ogni esercizio, pure predisposto dal Tesoriere, e delibera la relazione che deve accompagnare il bilancio stesso all’Assemblea;
  9. sovrintende all’investimento dei fondi sociali, dando opportune disposizioni al Tesoriere;
  10. sovrintende alle pubblicazioni accademiche e all’acquisto di libri, di riviste e di pubblicazioni in genere, dando le opportune disposizioni al Segretario.

Per lo svolgimento delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi dell’opera di commissioni consultive composte anche da membri non facenti parte del Consiglio Direttivo stesso, determinando le norme per il loro funzionamento.

Art. 23: Validità costituzione del Consiglio

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti non meno di nove componenti. Esso delibera a maggioranza. In caso di parità dei voti, quello del Presidente è determinante

Art. 24: Comitato di coordinamento

In seno al Consiglio Direttivo è nominato un Comitato di coordinamento, formato dal Presidente AIDEA e dai Presidenti delle Società Scientifiche di settore e specialistiche presenti in Consiglio Direttivo, con il compito di realizzare un coordinamento delle attività condotte dal complesso delle Società Scientifiche di area economico-aziendale e di svolgere iniziative di interesse comune delle società scientifiche di settore.

Art. 25: Compiti del Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Accademia. Convoca e presiede le adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, fornendo i relativi ordini del giorno; sottoscrive gli atti sociali e vigila sull’osservanza delle norme statutarie e sull’adempimento dei deliberati del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea. In caso di impedimento, il Presidente potrà delegare a svolgere le proprie funzioni uno dei membri del Comitato di coordinamento di cui all’art. 24. In caso di urgenza, il Presidente potrà essere sostituito dal Decano del Consiglio Direttivo.

Art. 26: Compiti del Segretario

Il Segretario sovrintende alla stesura dei verbali, alle comunicazioni per la stampa e alle pubblicazioni dell’Accademia, secondo le direttive del Consiglio Direttivo.

Art. 27: Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile dei valori sociali; forma il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo in base alle direttive impartitegli dal Consiglio Direttivo; provvede alle esazioni, alle spese e ai pagamenti e cura l’andamento economico e amministrativo dell’Accademia.

Art. 28: Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea, scelti fra gli Accademici ordinari; dei membri effettivi uno è eletto dall’Assemblea stessa con le funzioni di Presidente del Collegio.

I Revisori sono eletti secondo un principio di rappresentatività delle aree disciplinari che esprimono le Società Scientifiche di settore, di cui all’articolo 3, definito nel Regolamento elettorale approvato dall’Assemblea.

Il mandato dei componenti il Collegio dei Revisori è triennale e non può essere rinnovato consecutivamente per più di una volta.

Essi esercitano il controllo sull’amministrazione dell’Accademia, possono effettuare in ogni momento ispezioni, singolarmente o collegialmente, e devono predisporre la relazione da allegare al bilancio consuntivo e al bilancio preventivo che vengono presentati per l’approvazione all’Assemblea.

Art. 29: Intervento dei Revisori al Consiglio Direttivo

I membri effettivi del Collegio dei Revisori intervengono alle adunanze del Consiglio Direttivo.

Art. 30: Bilancio preventivo e Bilancio consuntivo

L’anno accademico e l’anno finanziario dell’Accademia cominciano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo deve essere redatto e presentato all’Assemblea per l’approvazione prima dell’inizio dell’anno cui si riferisce, accompagnato da apposita relazione.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto e presentato all’Assemblea per l’approvazione entro sei mesi dalla fine dell’anno cui si riferisce, anch’esso accompagnato da apposita relazione

Art. 31: Inventario

I beni costituenti il patrimonio dell’Accademia debbono essere descritti e valutati in un apposito inventario.

Art. 32: Collegio dei probiviri e scioglimento dell’Accademia

In caso di controversie interne tra i membri dell’Accademia che riguardano l’applicazione degli articoli dello Statuto, le quali non siano risolvibili dagli Organi dell’Accademia, l’Assemblea nominerà un collegio di“probiviri” (scelti tra gli Accademici onorari e ordinari) affinché gli stessi, con arbitrato libero e non procedurale, decidano in merito ai casi di controversia suddetti.

Per lo scioglimento dell’Accademia si applicano le disposizioni di legge per le Associazioni riconosciute.

In caso di scioglimento dell’Accademia, l’Assemblea delibera sulla devoluzione del suo patrimonio a scopi scientifici e culturali.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicherà la normativa vigente in materia.

Art. 33: Norma transitoria

Ai sensi e per gli effetti degli articoli precedenti, all’entrata in vigore del presente Statuto tutti gli Accademici iscritti ad AIDEA aventi la qualifica di professore ordinario, professore associato e ricercatore universitario (a tempo indeterminato e determinato), in ruolo o in quiescenza, assumono la qualifica di Accademico/Accademica ordinario/a.

Tale qualifica, a partire dal 1 gennaio 2018, sarà definita in ottemperanza a quanto stabilito dagli articoli 5 e 8 del presente Statuto.

La prima elezione degli Organi dell’Accademia secondo le norme fissate dal presente Statuto sarà convocata entro quattro mesi dalla data di approvazione dello Statuto stesso.

In tale circostanza:

–  l’elettorato attivo spetterà a tutti gli Accademici ordinari e onorari iscritti ad AIDEA e a tutti i Soci ordinari delle Società Scientifiche di settore e specialistiche (di cui all’art. 3 del presente Statuto) in regola con il versamento delle rispettive quote sociali annuali;

–  l’elettorato passivo spetterà agli Accademici ordinari iscritti ad AIDEA e ai Soci ordinari iscritti alle Società Scientifiche di settore e specialistiche (di cui all’art. 3 del presente Statuto) in ruolo nei settori scientifico-disciplinari dell’area economico-aziendale e in regola con il versamento delle rispettive quote sociali annuali.

 

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